Nella sentenza parziale HG190111 del 22 maggio 2023, il Tribunale commerciale di Zurigo ha risposto a diverse questioni di fondamentale importanza per gli investitori con una decisione sensazionale e di vasta portata.
La sentenza si è incentrata sulla questione di come affrontare la situazione in cui un gestore patrimoniale ha un interesse acquisito negli investimenti che effettua per il suo cliente. Il Tribunale commerciale è giunto alla conclusione che, in caso di conflitto di interessi, si presume che il gestore patrimoniale abbia agito in violazione degli obblighi.
Questa giurisprudenza ha conseguenze di vasta portata per la pratica: i gestori patrimoniali - ma anche i consulenti d'investimento - spesso investono i patrimoni dei loro clienti in fondi d'investimento interni. Ad esempio, la maggior parte dei conti in custodia dei clienti di UBS Asset Management contiene fondi UBS e la maggior parte dei conti in custodia dei clienti di Swiss Life Asset Management contiene fondi Swiss Life. Il gestore patrimoniale o il consulente per gli investimenti ha un notevole interesse in questi investimenti, in quanto ne ricava un reddito doppio o triplo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale di commercio, si presume che tali investimenti costituiscano una violazione degli obblighi.
Poiché i fondi interni sono generalmente molto più costosi di prodotti analoghi di terzi, l'investimento in tali fondi riduce significativamente il rendimento del cliente. Il cliente subisce quindi una perdita sotto forma di un rendimento inferiore. Per questo motivo, può valere la pena di far esaminare da un terzo indipendente un conto di deposito che contiene in particolare fondi interni. Il SASV sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda in merito.